FAQ

FAQ

Casette, strutture in legno e permessi

Le casette in legno, le strutture in legno in generale, possono rivelarsi molto pratiche oltre che esteticamente gradevoli: ci si può ospitare legna da ardere, bici, vasi di fiori, pellets, ecc. Quando queste strutture raggiungono dimensioni adeguate allo scopo, possono ricoverare anche moto ed automobili.

Mi serve il permesso per installare una casetta in giardino?

Si. Occorre riferirsi al Regolamento Edilizio Comunale, che da le indicazioni disciplinari per la corretta installazione delle casette in legno. In base alla dimensione delle casette, occore fare una distinzione:

  • casetta da installare di modeste dimensioni, di superficie coperta di 8-10 mq, con altezza massima al colmo di 2,50 metri, priva di fondazione stabile e quindi facilmente rimovibile, da montare su terreno di pertinenza dell’ abitazione residenziale: in questo caso, la corretta installazione è regolamentata dalle Attività di Edilizia Libera, per le quali è necessario presentare una Comunicazione di Inizio Lavori – CIL (art. 6, comma 2, lett. b), c) , d), e) del DPR n. 380/2001), affidandosi ad un tecnico abilitato. In ogni caso, la casetta dovrà rispettare le distanze da strade, confini e vincoli di carattere ambientale – paesaggistico.

  • casetta o struttura in legno che supera le dimensioni di cui sopra: per la corretta installazione occorre rivolgersi ad un tecnico abilitato che deve presentare, a nome del committente, un Permesso di Costruire per nuova costruzione.

Ho deciso di installare la casetta in legno, che cosa devo fare?

Il consiglio è di recarsi direttamente all’ Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune di riferimento, per ricevere le informazioni del caso: per alcuni Comuni, ad esempio, le strutture di dimensioni limitate rientrano negli Interventi di edilizia libera per i quali non deve essere presentata alcuna comunicazione (art. 6, comma 1, lett. a), b), c) d), e) del D.P.R. 380/2001). Per le strutture più complesse, invece, il primo passo da compiere è quello di rivolgersi ad un tecnico (geometra, architetto, ingegnere) di fiducia.

E se abito in condominio, cosa devo fare per essere in regola?

Verificare, come prima cosa, che questo tipo di attività non sia già documentata nel Regolamento Condominiale, e seguirne le norme. In caso la struttura debba essere installata in aree di pertinenza condominiali, dovrà essere richiesta una liberatoria ed un’ autorizzazione scritta agli altri condomini.

Le strutture in legno devono essere accataste?

Per quelle casistiche rientranti nelle Attività di Edilizia Libera, quindi per piccole strutture, non è necessario procedere all’ accatastamento. Viceversa, dove si renda necessario il Permesso di Costruire, è richiesta l’ iscrizione al Catasto della nuova costruzione quale “immobile suscettibile di rendita”.

 

 

22 Aprile 2018

Per i piccoli lavori edilizi da realizzare in abitazioni o attività produttive senza particolari autorizzazioni ora c’è un glossario unico per tutto il Paese. E’ l’effetto del decreto di semplificazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo a punto, infatti, il Glossario delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera. Si è messo ordine, così, nelle molteplici interpretazioni sul suolo italiano della legge esistente che autorizza diversi lavori ad essere realizzati senza permessi, sempre nel rispetto delle leggi in materia. Il decreto individua le principali categorie di intervento e un elenco non esaustivo delle 58 principali opere che possono essere realizzate in edilizia libera, allegando una tabella di facile utilizzo per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

pubblicata il 22 08 2018 :  Sentenza del Consiglio di Stato 5008/2018

“Con riferimento specifico al pergolato, questo Consiglio (sentenza sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2701; sez. VI, 25 gennaio 2017, n.306) ha avuto già modo di affermare che lo stesso è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Di norma quindi il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa.”.. ” …. “pergotenda:  qualificabile come mero arredo esterno  quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’ interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso.”